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Bonifica amianto

La Busisi Ecologia di Grosseto svolge attività di bonifica da amianto. Che cos’è l’amianto: L’amianto è un minerale a struttura fibrosa che in passato è stato largamente utilizzato in molte applicazioni per le sue molteplici proprietà tecnologiche. Essendo stata riconosciuta nel tempo la pericolosità delle sue fibre se inalate, con la Legge 257/92 ne è stato vietato, su tutto il territorio nazionale, la produzione, il commercio, l’estrazione e l’importazione. Che cosa fare in presenza di amianto La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso. In presenza di materiale danneggiato e in cattive condizioni ci può essere il distacco di fibre di amianto scarsamente legate al resto del materiale. E’ necessario pertanto mettere in atto un programma di controllo e manutenzione dei materiali al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Il proprietario dell’immobile e/o chi svolge una attività all’interno dell’edificio deve designare un Responsabile per il controllo e la manutenzione, al quale spetta la valutazione del rischio legato al potenziale rilascio di fibre nell’aria. In relazione agli esiti della valutazione si devono mettere in atto gli interventi di bonifica necessari, che possono consistere nel semplice controllo (nel caso di materiali in buono stato) fino alla bonifica (nel caso di materiali in cattivo stato). La bonifica dei materiali contenenti amianto I metodi di bonifica dell’amianto possono consistere nella rimozione, nell’incapsulamento o nel confinamento. Maggiori dettagli sono disponibile nel DM 6 settembre 1994. 

Nel caso che la bonifica precedesse la rimozione i lavori dovranno essere affidati ad una ditta iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che deve inviare alla AUSL competente per territorio con riferimento all’ubicazione dell’intervento, un piano di lavoro almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Iscrizione all’albo dei gestori ambientali Le imprese che svolgono attività di bonifica dell’amianto, secondo il Dlgs 152/06, hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito presso le Camere di Commercio. Informazioni in merito alle modalità di iscrizione e alle imprese iscritte, sono consultabili sul sito dell’Albo. Presentazione del piano di lavoro In caso di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto, il datore di lavoro dell’impresa incaricata della bonifica predispone un piano di lavoro e lo invia, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, al seguente indirizzo: Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) Azienda Ulss 15 “Alta Padovana”, via casa di Ricovero 40 – 35013 Cittadella. L’obbligo di presentazione del piano almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza definiti al punto 5 dell’allegato A del DGR 265/2011. In questo caso deve essere indicata data e ora di inizio dei lavori. In caso di urgenza non ricompresa dal punto 5 dell’allegato A, è possibile, su richiesta dell’interessato e a pagamento, ottenere la valutazione del piano entro 10 giorni dall’arrivo della domanda. La richiesta di “parere urgente” va fatta compilando l’apposito Modulo per pareri urgenti . Il piano di lavoro presentato dalla ditta esecutrice deve contenere alcune informazioni minime, come indicato nell’allegato A – appendice 1 del DGR 265/2011. Il piano viene valutato da operatori del servizio i quali possono richiedere integrazioni o modifiche e rilasciare prescrizioni operative.